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04.03.2025
| Tempo di lettura: 11 min

Fatturazione elettronica 2025: quali sono le novità

4 Marzo 2025

Come funziona la fatturazione elettronica nel 2025? Quali sono le novità? Scopri le soluzioni di Intesa.

La fatturazione elettronica è in continua evoluzione, con nuove normative e adeguamenti tecnici che impattano aziende e professionisti. In questo articolo, costantemente aggiornato, troverai le ultime novità, dagli obblighi in arrivo alle nuove specifiche tecniche, per restare sempre al passo con i cambiamenti.

Cosa troverai in questo articolo:

Sebbene quella della fatturazione elettronica sia un’infrastruttura consolidata da anni, la relativa normativa e le specifiche tecniche sono in continua evoluzione: nel 2025, infatti, sono previste alcune novità sui codici “Tipo documento” che agevoleranno la modalità di comunicazione delle fatture errate o omesse al l’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio.

Cosa cambia da Aprile 2025

Dal 1° aprile 2025 entreranno in vigore le nuove specifiche tecniche per la Fatturazione Elettronica B2B Ordinaria, B2G e Semplificata. Le novità introdotte mirano a ottimizzare l’efficienza dei processi di fatturazione e a garantire una maggiore conformità normativa.

Ecco un riepilogo delle principali modifiche:

 

FE-B2G

  • Introduzione del nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione.
  • Introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285).
  • Aggiornamento della descrizione del TipoDocumento TD20.

FE-B2B

  • Introduzione del nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione.
  • Introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285).
  • Aggiornamento della descrizione del tipo documento TD20.
  • Aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM nella tabella TA13.
  • Aggiornamento delle descrizioni dei codici errore 00471, 00473 e 00475.
  • Modifica del criterio di verifica per i codici errore 00404 e 00409.
  • Modifica del controllo codice 00460 per l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario o in regime transfrontaliero di franchigia IVA.

Autofattura denuncia: il nuovo codice TD29

Dal 1° settembre 2024, il cessionario o committente deve segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali omissioni o irregolarità nella fatturazione del cedente o prestatore entro 90 giorni dal termine previsto per l’emissione o dalla registrazione di una fattura irregolare (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997).

Per il 2025 è stato introdotto il codice <TipoDocumento> “TD29”, da utilizzare per la Autofattura denuncia, che permette di notificare formalmente le irregolarità all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione, finora priva di un canale ufficiale, dovrà ora avvenire tramite il Sistema di Interscambio (SdI), inviando un file .XML con codice TD29, come previsto dalle nuove specifiche tecniche.

Fatturazione elettronica 2025: qual è la situazione in Italia e nel Mondo?

L’adozione della fatturazione elettronica obbligatoria nel B2B sta accelerando a livello globale, con sempre più Paesi che hanno già implementato o stanno pianificando l’introduzione di questo requisito.

L’Italia, pioniera in Europa, ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica per tutte le transazioni B2B, B2G e B2C dal 1° gennaio 2019.

Dal 1° gennaio 2025 anche la Germania ha avviato il percorso verso l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le aziende nei rapporti B2G e B2B, sia in fase di emissione che di ricezione. In questa fase iniziale, tutte le aziende dovranno essere in grado di ricevere fatture elettroniche B2B nei formati strutturati conformi allo standard EN 16931. Tuttavia, i fornitori potranno ancora emettere fatture in formati non elettronici, incluso il cartaceo, a patto che il destinatario dia il proprio consenso. Per le fatture in PDF o EDI non conformi agli standard EN, sarà necessario l’accordo tra le parti.

Leggi anche: Fatturazione elettronica obbligatoria in Germania dal 2025

Le soluzioni di Intesa per la fatturazione elettronica 2025

Per questo Intesa, a Kyndryl Company, in tutti questi anni ha lavorato in modo costante per digitalizzare le aziende e fornire servizi sempre aggiornati sulla fatturazione elettronica. Per garantire la massima interoperabilità anche in questa fase di cambiamento nelle modalità della fatturazione elettronica internazionale, ha anche rafforzato una partnership efficace con Pagero.

Grazie alla partnership Intesa potrà sempre tradurre le fatture elettroniche da e verso l’estero nel modo più corretto, rimanendo aggiornata sui cambiamenti normativi anche oltreconfine.

Dotarsi di strumenti e soluzioni innovative per la fatturazione è, anche nel 2023, la mossa vincente: rivolgersi ad Intesa significa digitalizzare ed automatizzare l’intero processo, con l’obiettivo di velocizzare tutte le operazioni, ridurre il margine di errore e rispettare la normativa vigente. Scopri tutte le soluzioni di Intesa per la fatturazione elettronica.

Addio esterometro: cosa è cambiato dal 2022

Anche le fatture internazionali dovranno passare dal Sistema di Interscambio: a partire dal 1° luglio 2022 tutte le aziende italiane non compilano più l’esterometro e inviano tutte le fatture attive e passive che ricevono e mandano all’estero verso il Sistema di Interscambio. La modifica è stata inserita nell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021.

Anche per le operazioni trasfrontaliere, dunque, stop allo scambio “tradizionale” di fatture via mail: anche queste devono essere tradotte nel formato XML standard usato per la fatturazione elettronica e inviate al SdI.

Per approfondire: Esterometro, cosa cambia dal 1° luglio 2022

Le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2021

Il 20 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un provvedimento per aggiornare le specifiche tecniche della fatturazione elettronica. L’obiettivo dell’aggiornamento è stato quello di ottenere, nel prossimo futuro, una dichiarazione IVA precompilata dal Sistema di Interscambio (SdI), similmente a come già accade con il 730 o il Modello Unico per le persone fisiche.

A questo scopo il SdI deve essere alimentato da dati precisi: tra le novità più rilevanti, troviamo quindi le modifiche specifiche del tracciato XML, con l’aggiunta di codici per descrivere la tipologia di documento, la natura dell’operazione o il tipo di ritenuta.
L’utilizzo di questo nuovo tracciato è divenuto obbligatorio dal 1 gennaio 2021, ma è utilizzabile in modo facoltativo già da ottobre 2020.

Vediamo di seguito quali sono le principali modifiche alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica nel 2021 e alcuni dei dubbi più comuni su queste novità.

I nuovi codici “Tipo Documento” e “Natura Documento” dal 1° gennaio 2021

Come si è detto, la modifica più importante applicata dall’AdE da gennaio 2021 riguarda l’aggiunta di codici che hanno l’obiettivo di descrivere nel miglior modo possibile la fattura che si sta emettendo. I codici “Tipo Documento” sono passati da 7 a 18, mentre i codici “Natura Operazione” (anche detto “Codice Natura”) sono passati da 7 a 21.
Di seguito tutti i codici (in grassetto i codici inseriti a gennaio 2021)

Nuovi codici "Tipo Documento"

Codice Descrizione
TD01 Fattura
TD02 Acconto/anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Nuovi codici "Natura Documento"

Codice Descrizione
N1 Operazioni escluse ex art. 15
N2.1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
N2.2 Operazioni non soggette – altri casi
N3.1 Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 Operazioni esenti
N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)

“Codice Natura” errato in fattura: cosa fare?

Il “Codice Natura” viene inserito nelle fatture non soggette a IVA, per le quali si ha l’obbligo di indicare il motivo della non imponibilità tramite, appunto, il Codice Natura: se si riceve una fattura con il Codice Natura errato, si tratta a tutti gli effetti di una fattura irregolare e quindi sanzionabile.
Nel caso in cui si riceva una fattura con Codice Natura errato, se non si riceverà nota credito e nuova fattura corretta da parte del fornitore, sarà necessario emettere la cosiddetta “autofattura denuncia”, utilizzando come codice Tipo Documento il TD20.

Vuoi saperne di più?
Quali sono le principali novità della fatturazione elettronica dal 1° aprile 2025?

Dal 1° aprile 2025 entrano in vigore nuove specifiche tecniche, tra cui il codice TD29 per segnalare fatture omesse o irregolari e il regime di Franchigia IVA RF20 per operazioni transfrontaliere.

Cos’è il codice TD29 e quando deve essere usato?

Il TD29 serve per l’ Autofattura denuncia e deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate tramite il SdI entro 90 giorni dalla scadenza della fattura irregolare.

Cosa cambia nella fatturazione elettronica internazionale dal 2025?

In Germania diventa obbligatoria la ricezione delle fatture elettroniche B2B conformi allo standard EN 16931, mentre l’emissione sarà facoltativa con il consenso del destinatario.

Cosa faccio se ricevo una fattura con il codice “Natura Operazione ” sbagliato?

Nel caso in cui si riceva una fattura con Codice Natura errato, se non verrà emessa nota credito e nuova fattura corretta da parte del fornitore, sarà necessario emettere la cosiddetta “autofattura denuncia”, utilizzando come codice Tipo Documento il TD20.

Cosa faccio se invio una fattura con il codice “Natura Operazione ” sbagliato?

Nel caso in cui si riceva una fattura con Codice Natura errato, si dovrà inviare nota credito al cliente ed emettere la fattura corretta.

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