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01.06.2023
| Tempo di lettura: 10 min

Fatturazione elettronica 2023: quali sono le novità

1 Giugno 2023

Come funziona la fatturazione elettronica nel 2023? Quali sono le novità? Scopri le soluzioni di Intesa.

Dopo la modifica del tracciato XML da gennaio 2021, con l’inserimento di nuovi Codici Natura e Tipo Documento, e l’abolizione dell’esterometro, per la fatturazione elettronica è ora di guardare all’Europa.

Cosa troverai in questo articolo:

Sebbene quella della fatturazione elettronica sia un’infrastruttura consolidata da anni, la relativa normativa e le specifiche tecniche sono in continua evoluzione: a gennaio 2021, infatti, sono stati introdotti i codici “Natura documento” e “Tipo documento”, mentre a partire dal 2022 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sullo scambio di fatture con l’estero: dal 1° gennaio 2022, infatti, anche le fatture attive e passive scambiate con clienti o fornitori internazionali passano attraverso il Sistema di Interscambio in tracciato XML, abolendo il cosiddetto “esterometro”.

Nel corso del 2023-2024 un altro importante cambiamento si prospetta all’orizzonte: quello della normativa europea sulla fatturazione elettronica.

La fatturazione elettronica europea diventerà realtà

Ebbene sì, tutto fa presagire che l’UE introdurrà un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutti i paesi membri. È infatti in corso una revisione – denominata VAT in the Digital Age – del regolamento europeo sull’iva, volto a contrastare l’evasione fiscale ancora alta in Europa. Tra le modifiche proposte di revisione vi è l’introduzione di un sistema di notificazione obbligatoria per le transazioni all’interno dell’UE, probabilmente basato sulla fatturazione elettronica, e l’eliminazione dell’art. 232 che al momento obbliga gli stati membri a richiedere una deroga per rendere la fatturazione elettronica obbligatoria. 

Leggi anche: Fatturazione Elettronica Europea: cos’è e quando entrerà in vigore

Addio esterometro: cosa è cambiato dal 2022

Anche le fatture internazionali dovranno passare dal Sistema di Interscambio: a partire dal 1° luglio 2022 tutte le aziende italiane non compilano più l’esterometro e inviano tutte le fatture attive e passive che ricevono e mandano all’estero verso il Sistema di Interscambio. La modifica è stata inserita nell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021.

Anche per le operazioni trasfrontaliere, dunque, stop allo scambio “tradizionale” di fatture via mail: anche queste devono essere tradotte nel formato XML standard usato per la fatturazione elettronica e inviate al SdI.

Per approfondire: Esterometro, cosa cambia dal 1° luglio 2022

Le soluzioni di Intesa per la fatturazione elettronica 2023

Per questo Intesa, a Kyndryl Company, in tutti questi anni ha lavorato in modo costante per digitalizzare le aziende e fornire servizi sempre aggiornati nella fatturazione elettronica. Per garantire la massima interoperabilità anche in questa fase di cambiamento nelle modalità della fatturazione elettronica internazionale, ha anche rafforzato una partnership efficace con Pagero.

Grazie alla partnership Intesa potrà sempre tradurre le fatture elettroniche da e verso l’estero nel modo più corretto, rimanendo aggiornata sui cambiamenti normativi anche oltreconfine.

Dotarsi di strumenti e soluzioni innovative per la fatturazione è, anche nel 2023, la mossa vincente: rivolgersi ad Intesa significa digitalizzare ed automatizzare l’intero processo, con l’obiettivo di velocizzare tutte le operazioni, ridurre il margine di errore e rispettare la normativa vigente. Scopri tutte le soluzioni di Intesa per la fatturazione elettronica.

Fatturazione elettronica 2023: qual è la situazione in Italia e nel Mondo?

L’Italia è ancora oggi l’unico Paese Europeo ad aver introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica in formato standard per il B2B, mentre alcuni Paesi europei hanno da poco introdotto l’obbligatorietà della cosiddetta “fattura B2G”. Questo significa che, per quanto riguarda la fatturazione elettronica 2023, siamo pionieri del cambiamento. Scopri le prospettive internazionali di fatturazione elettronica.

Le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2021

Il 20 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un provvedimento per aggiornare le specifiche tecniche della fatturazione elettronica. L’obiettivo dell’aggiornamento è stato quello di ottenere, nel prossimo futuro, una dichiarazione IVA precompilata dal Sistema di Interscambio (SdI), similmente a come già accade con il 730 o il Modello Unico per le persone fisiche.

A questo scopo il SdI deve essere alimentato da dati precisi: tra le novità più rilevanti, troviamo quindi le modifiche specifiche del tracciato XML, con l’aggiunta di codici per descrivere la tipologia di documento, la natura dell’operazione o il tipo di ritenuta.
L’utilizzo di questo nuovo tracciato è divenuto obbligatorio dal 1 gennaio 2021, ma è utilizzabile in modo facoltativo già da ottobre 2020.

Vediamo di seguito quali sono le principali modifiche alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica nel 2021 e alcuni dei dubbi più comuni su queste novità.

I nuovi codici “Tipo Documento” e “Natura Documento” dal 1° gennaio 2021

Come si è detto, la modifica più importante applicata dall’AdE da gennaio 2021 riguarda l’aggiunta di codici che hanno l’obiettivo di descrivere nel miglior modo possibile la fattura che si sta emettendo. I codici “Tipo Documento” sono passati da 7 a 18, mentre i codici “Natura Operazione” (anche detto “Codice Natura”) sono passati da 7 a 21.
Di seguito tutti i codici (in grassetto i codici inseriti a gennaio 2021)

Nuovi codici "Tipo Documento"

Codice Descrizione
TD01 Fattura
TD02 Acconto/anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Nuovi codici "Natura Documento"

Codice Descrizione
N1 Operazioni escluse ex art. 15
N2.1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
N2.2 Operazioni non soggette – altri casi
N3.1 Operazioni non imponibili – esportazioni
N3.2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 Operazioni esenti
N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura
N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)

“Codice Natura” errato in fattura: cosa fare?

Il “Codice Natura” viene inserito nelle fatture non soggette a IVA, per le quali si ha l’obbligo di indicare il motivo della non imponibilità tramite, appunto, il Codice Natura: se si riceve una fattura con il Codice Natura errato, si tratta a tutti gli effetti di una fattura irregolare e quindi sanzionabile.
Nel caso in cui si riceva una fattura con Codice Natura errato, se non si riceverà nota credito e nuova fattura corretta da parte del fornitore, sarà necessario emettere la cosiddetta “autofattura denuncia”, utilizzando come codice Tipo Documento il TD20.

Vuoi saperne di più?
Cosa è cambiato nella fatturazione elettronica del 2021?

Le principali novità nella fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2021 riguardano la modifica del tracciato XML, con l’aggiunta di nuovi codici Natura Operazione e Tipo Documento.

Quali sono i codici “Tipo Documento” nella fatturazione elettronica dal 2021?

I codici "Tipo Documento" della fatturazione elettronica sono 11, da TD16 a TD27.

Quali sono i codici “Natura Operazione ” nella fatturazione elettronica 2021?

I codici "Natura Documento" - anche detti "Codici Natura" della fatturazione elettronica sono 14.

Cosa faccio se ricevo una fattura con il codice “Natura Operazione ” sbagliato?

Nel caso in cui si riceva una fattura con Codice Natura errato, se non verrà emessa nota credito e nuova fattura corretta da parte del fornitore, sarà necessario emettere la cosiddetta “autofattura denuncia”, utilizzando come codice Tipo Documento il TD20.

Cosa faccio se invio una fattura con il codice “Natura Operazione ” sbagliato?

Nel caso in cui si riceva una fattura con Codice Natura errato, si dovrà inviare nota credito al cliente ed emettere la fattura corretta.

Cosa cambierà nella fatturazione elettronica nel 2022?

A partire dal 1° gennaio 2022 non si dovrà più compilare periodicamente l’esterometro. Tutte le fatture attive e passive da e verso l’estero, infatti, dovranno essere tradotte nel formato standard XML.

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