Cosa sono gli smart contracts?
Scopriamo cosa sono gli smart contracts e i loro campi di applicazione
Innovativi strumenti di automazione che combinano protocolli informatici con le interfacce utente per formalizzare e rendere sicuri accordi tra le parti.
In questo articolo scoprirai:
Gli smart contracts sono stati oggetto di sperimentazione negli anni ’90 ma l’idea di contratto intelligente si può fare risalire già agli anni ’70 in relazione alla necessità di gestire l’attivazione o disattivazione di una licenza software in funzione di determinate condizioni. Recentemente gli smart contracts sono divenuti il fulcro di numerosi dibattiti in materia di trasformazione digitale, per i numerosi contesti in cui possono trovare applicazione e poiché rappresentano una delle numerose dimensioni del crescente fenomeno della blockchain.
Ma cosa sono gli smart contracts?
Gli smart contracts vengono definiti dal nostro regolamento – nel D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12, all’art. 8-ter – come “un programma per elaboratore che opera su tecnologie blockchain e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. È necessario inoltre che “soddisfino il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate”.
Con questo concetto si intende la trascrizione e traduzione di un contratto, contenente delle condizioni che devono essere rispettate per fare sì che le definizioni operative possano essere compiute. La logica che viene rispettata è quella del “if-this-then-that”, ovvero “se questo accade allora succede”. Ne consegue che il supporto legale è quindi di utilità nella stesura dello smart contract, ma non nella fase di verifica e attivazione, che avviene in maniera automatica.
Come funzionano gli smart contracts?
Il primo passaggio è la stipula di un contratto. Le due parti trascrivono le clausole in uno smart contract e successivamente, il “contratto intelligente” viene registrato nella blockchain. Ciò significa che la transazione non può essere modificata. A questo punto il blocco dovrà essere “valutato” dagli utenti della blockchain attraverso il meccanismo Proof of Work (PoW).
Il contratto sarà poi monitorato da un agente terzo (che può essere anche una app per smartphone o tablet).
Quando l’app invia il segnale alla blockchain che una o più condizioni si sono compiute, allora l’app stessa farà in modo che le condizioni espresse nello smart contract avvenganp in automatico.
All’interno di uno smart contract, possono esserci tante clausole quante sono necessarie per soddisfare i partecipanti e far sì che l’operazione venga completata in modo soddisfacente.
Per stabilire i termini, i partecipanti devono determinare come le transazioni e i loro dati sono rappresentati sulla blockchain, concordare le regole che governano tali transazioni, esplorare tutte le possibili eccezioni e definire un quadro per la risoluzione delle controversie.
Differenze tra smart contracts e contratti disciplinati nel codice civile
Le principali differenze tra gli smart contracts e i contratti disciplinati dal codice civile sono:
- nei normali contratti la fiducia viene garantita da una figura terza, che può essere quella di un notaio o di un avvocato. Nello smart contract, il ricorso ad una figura terza viene meno. Risulta tuttavia chiaro che alcune garanzie debbano essere comunque sempre rispettate: il codice non deve essere modificabile, le basi e fonti dati devono essere certificate ed affidabili e le modalità di lettura e controllo delle fonti dati devono essere certificate;
- negli smart contracst non c’è spazio alla violazione delle condizioni sottoscritte, dal momento che tra le loro caratteristiche intrinseche ci sono proprio l’esecuzione automatica e l’inalterabilità.
L’accordo negoziale, che rappresenta uno dei requisiti essenziali del contratto stesso (1325 c.c.), rimane in capo alle rispettive parti. Dovrà esserci, come nei normali contratti, una perfetta coincidenza tra la volontà delle parti, che dovrà essere tradotta in codice.
I vantaggi degli smart contracts
Diversi possono essere i vantaggi derivanti dall’uso degli smart contracts:
- indipendenza da intermediari, quali notai e avvocati, nella fase di verifica ed approvazione del contratto;
- immodificabilità del codice, che esclude l’esigenza di figure terze che vaglino la liceità e validità di un accordo;
- risparmio economico, dovuto in gran parte all’esclusione di intermediari nelle fasi di verifica e approvazione;
- maggiore precisione e riduzione degli errori, poiché lo smart contract, in modo automatico, al verificarsi delle condizioni stabilite, fa sì che si verifichino determinate azioni;
- genericamente, semplificazione delle operazioni di contrattazione
I punti d’attenzione da considerare nell’impiego degli smart contracts
Oltre a diversi vantaggi emergono anche alcuni elementi da monitorare con cura:
- linguaggio in codice: è necessario che le parti si affidino da un lato ad un esperto informatico in grado di tradurre in codice il testo dell’accordo, dall’altro a figure intermediarie atte alla corretta trasmissione della volontà delle parti alla figura informatica, al fine di evitare equivoci o incomprensioni, che comprometterebbero la reale volontà delle parti;
- interpretazione del contratto (relativa a intenzione dei contraenti, interpretazione complessiva delle clausole, interpretazione di buona fede, ecc.).
- esecuzione automatica della prestazione: non lascia la possibilità per i contraenti di compiere azioni contrarie o diverse da quelle previste nelle clausole contrattuali, limitando il potere discrezionale delle parti. Può quindi creare delle difficoltà per quanto riguarda l’irrevocabilità dell’accordo e quindi la gestione degli istituti quali: recesso, annullabilità, nullità, risoluzione.
Gli smart contracts possono essere equiparati in toto ai contratti ai sensi dell’art. 1321 c.c.?
L’art. 1321 c.c. definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare, o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Oltre all’aspetto patrimoniale, legato quindi alla valutazione/natura economica, gli smart contracts devono rispettare altri requisiti prescritti dall’art. 1325 c.c.: l’accordo, le parti, la causa, l’oggetto e la forma. Tra questi requisiti, la forma scritta è quello che desta maggiori perplessità. La forma scritta trova la sua ragione di essere per due principali motivi:
- Ad substanziam: la forma è richiesta per la validità stessa dell’atto.
- Ad probationem: la forma costituisce l’unico mezzo per provare l’esistenza di quel negozio.
La problematicità della forma scritta nei documenti informatici è stata affrontata dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217, recante le modifiche e le integrazioni al “Codice dell’Amministrazione Digitale.”
L’art. 20 del suddetto Decreto sancisce che il documento informatico soddisfi il requisito della forma scritta e abbia l’efficacia di cui all’art 2720 c.c. (“piena prova” della provenienza delle dichiarazioni da chi ha sottoscritto il documento salvo un disconoscimento da quest’ ultimo) qualora sia sottoscritto con una firma digitale, qualificata o avanzata, o, nel caso di documenti sottoscritti con firme elettroniche differenti, qualora rispetti gli standard tecnici individuati dall’Agid (con modalità volte a garantire sicurezza, integrità, immodificabilità del documento e riconducibilità dell’autore). Nei restanti casi il valore probatorio del documento informatico è rimesso al libero giudizio degli organi giudicanti.
Altri elementi di interesse sono il tema dell’identificazione del firmatario (e le relative modalità in cui questo può avvenire, come per esempio, con la firma elettronica, o con l’uso di SPID) per cui l’AgID sta definendo dei requisiti idonei a far sì che un processo di identificazione informatica possa dar luogo alla creazione di firme elettroniche. Un altro tema da gestire e regolamentare è quello della responsabilità civile, dal momento che l’intervento umano è limitato: la scrittura del codice è infatti in grado di fare scaturire delle conseguenze in seguito al verificarsi di determinate condizioni.
L’impiego degli smart contracts è oggi ancora limitato ma la loro diffusione in contesti dominati dalle nuove tecnologie, dove automazione e velocità di esecuzione sono un vero fattore differenziale e di cui i network blockchain sono un chiaro esempio, li pone al centro dell’attenzione della normativa nazionale ed internazionale.