Cosa cambia con la REM (o PEC Europea) in 5 punti
Perché PEC e REM sono diverse e quando entrerà in vigore la REM
La PEC è destinata a sparire per lasciare spazio alla REM, un Servizio di Recapito Elettronico Qualificato (SERCQ) così come previsto dal regolamento europeo eIDAS. Ecco cosa succederà.
In questo articolo scoprirai:
Dal 2009, anno in cui ne è stata imposta l’obbligatorietà a società, professionisti e Pubbliche Amministrazioni, la PEC ha contribuito alla digitalizzazione delle comunicazioni “ufficiali” e a un enorme efficientamento della burocrazia. La Commissione Europea sta però da tempo lavorando per “uniformare” i servizi digitali certificati all’interno dell’UE, a favore di una maggiore interoperabilità: entro il primo quadrimestre del 2024 la REM (Registered Electronic E-mail), chiamata anche “PEC Europea”, diventerà obbligatoria sostituendo completamente la PEC. La REM, infatti, è comunque un Servizio di Recapito Elettronico Qualificato (SERCQ) così come previsto dal regolamento europeo eIDAS. Cosa cambierà?
L’abbiamo riassunto in 5 punti.
1) La PEC “sparirà”
Ebbene sì, sarà una vera e propria sostituzione e le PEC andranno fuori uso. Questo però non significa che sarà necessario cambiare o creare nuovi indirizzi. Molti provider si stanno organizzando per rendere il passaggio il più semplice possibile, facendo in modo che dal punto di vista dell’esperienza utente il cambiamento sia solo “formale” e preveda un semplice passaggio di riconoscimento.
2) Il riconoscimento sarà obbligatorio
La differenza più grande tra PEC e REM, infatti, è proprio la fase di riconoscimento e identificazione degli intestatari che sarà necessaria ad avere una REM, fase che attualmente non è prevista per la PEC, che richiede semplicemente i dati anagrafici. Per ottenere una REM dunque sarà indispensabile completare un riconoscimento con artificial intelligence o con le identità digitali SPID e CIE. In questo modo la REM, oltre a garantire la ricezione del messaggio, darà la certezza anche dell’identità del destinatario
3) La PEC è un SERC, la REM è un SERCQ
Ed è proprio la presenza o meno del riconoscimento a rendere la PEC e la REM due strumenti molto diversi anche dal punto di vista regolamentare. Per eIDAS, infatti, la PEC può essere considerata un SERC, un Servizio di Recapito Certificato, mentre la REM è un SERCQ, un Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato. Dalla sua esistenza, tuttavia, in Italia la PEC è stata equiparata a un SERCQ dal Codice dell’Amministrazione Digitale, ma questa equiparazione non è considerata valida a livello europeo.
4) La REM varrà in tutta Europa
Il passaggio da PEC a REM avrà quindi l’enorme vantaggio di ampliarne la validità giuridica in tutta Europa. La PEC, infatti, è sempre stata uno strumento esclusivamente italiano e senza efficacia fuori dai confini nazionali.
5) Sarà necessario il doppio fattore di autenticazione
Per accedere alla REM sarà necessario abilitare un doppio fattore di autenticazione, come per l’accesso all’home banking: significa che al momento dell’accesso sul portale messo a disposizione dal provider PEC, bisognerà inserire un ulteriore codice, solitamente una One Time Password (OTP, ovvero una password da utilizzare solo una volta), inviato via SMS o generato automaticamente dall’app del provider.
Un problema rimane: come inviare una REM a chi non ce l’ha
Nonostante la REM porterà indubbiamente un servizio migliore nell’ambito delle comunicazioni tra professionisti, non risolverà la necessità per le aziende B2c di inviare comunicazioni su larga scala via e-mail e SMS, ottenendo comunque una ricevuta di consegna. Questa necessità può essere soddisfatta da Servizi di Recapito Certificato, che consentono di inviare comunicazioni in forma “semplice” garantendone però l’effettiva consegna al destinatario e il valore legale della comunicazione.